Maggio 2015
Capita qualche volta a chi gestisce un’associazione o una società sportiva dilettantistica a responsabilità limitata di chiedersi se tale ente non profit possa fallire. Ebbene a tale domanda non si può dare una risposta semplicistica ma richiede una specifica analisi delle concrete attività esercitate dall’ente.
Innanzitutto è bene tener presente che le associazioni e le società sportive dilettantistiche, pur non avendo finalità lucrative, possono esercitare delle attività economiche, quali ad esempio l’organizzazione di spettacoli o di gare sportive a pagamento, la gestione di un impianto sportivo, di un punto ristoro (bar) e più in generale di attività promozionale, pubblicitaria e/o sponsorizzazione.
Di conseguenza, se l’attività in questione riveste i requisiti della professionalità e dell’organizzazione previsti dall’art. 2082 c.c. e rientra tra le attività elencate nell’art. 2195 C.c., si sarà in presenza di una vera e propria impresa commerciale. Si fa presente che tra le attività contemplate dall’art. 2195 C.c. è compresa anche l’organizzazione di manifestazioni agonistiche che si traducono nei confronti del pubblico cui sono destinate nella produzione e nell’offerta di spettacoli sportivi.
Fatte queste premesse, passiamo all’analisi della concreta assoggettabilità alle procedure concorsuali di un’associazione sportiva dilettantistica, per la quale la questione è molto delicata.
Inizialmente, parte della dottrina era orientata in senso negativo in considerazione del fatto che tali enti non potevano ripartire gli utili. Stante questa interpretazione, se l’utile non veniva ripartito si escludeva che l’attività dell’associazione sportiva potesse tradursi in prestazioni economicamente rilevanti e patrimonialmente valutabili nei confronti dei terzi, rispondendo essa al solo interesse non patrimoniale degli associati. Quindi, anche qualora, nel perseguimento del fine non patrimoniale, l’associazione esercitasse, in modo strumentale ma non organizzato, un’attività economica diretta alla produzione o allo scambio di beni o servizi, essa non sarebbe stata, comunque, riconducibile alla nozione di impresa commerciale data dal codice civile e quindi non soggettabile al fallimento.
Ora, tale orientamento, è stato superato, prevalendo quello opposto per il quale, pur nell’ambito dei propri fini statutari, anche l’associazione sportiva può esercitare attività di natura commerciale (si vedano le premesse fatte nell’introduzione).
Anche la cassazione ha avuto modo di affermare che “le associazioni assumono la qualità di imprenditore commerciale e sono sottoposte alle relative norme solo se esercitano attività commerciale in via esclusiva e principale”, precisando inoltre, più in dettaglio, che la natura di ente non commerciale dei soggetti in questione prevista dalla legislazione tributaria, nonché la decommercializzazione di alcune attività, non preclude l’assoggettamento di tali enti a fallimento (Cass. 20.06.2000 n. 8374).
Altra sentenza della Corte di Cassazione (Sez. 1, del 24.03.2014 n. 6835) ha ribadito che “lo scopo di lucro (cd. Lucro soggettivo) non è elemento essenziale per il riconoscimento della qualità di imprenditore commerciale, essendo individuabile l’attività di impresa tutte le volte in cui sussista una obiettiva economicità dell’azienda esercitata, intesa quale proporzionalità tra costi e ricavi (cd. Lucro oggettivo)”. Tale interpretazione estensiva può essere in parte giustificata col fatto che sia società che associazioni sportive dilettantistiche tendono a svolgere di fatto, anche attività economica, almeno con riferimento all’investimento di tempo, risorse e competenze necessarie.
Ovviamente, l’associazione sportiva dilettantistica fallibile deve avere un’organizzazione che rispetti le caratteristiche previste dall’art. 2082 c.c., svolga un’attività tra quelle elencate nell’art. 2195 C.c., e che superi i limiti previsti dall’art. 1 della L.F., ossia “sono soggetti alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo gli imprenditori che esercitano una attività commerciale, esclusi gli enti pubblici … non sono soggetti alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo gli imprenditori di cui al primo comma, i quali dimostrino il possesso congiunto dei seguenti requisiti: a) aver avuto, nei tre esercizi precedenti la data di deposito della istanza di fallimento o dall’inizio dell’attività se di durata inferiore, un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila; b) aver realizzato, in qualunque modo risulti, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell’istanza di fallimento o dall’inizio dell’attività se di durata inferiore, ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila, c) avere un ammontare di debiti anche non scaduti non superiori ad euro cinquecentomila”.
Quindi un’asd per intendersi assoggettabile a procedura fallimentare deve essere caratterizzata da dimensioni economiche rilevanti, avere elevati ricavi, costi di gestione notevoli, con massiccio e sistematico ricorso al credito bancario, acquisti e cessioni, sponsorizzazioni, e attività pubblicitarie molteplici.
Si chiarisce, la questione si pone in termini diversi a seconda che il fallimento riguardi associazioni riconosciute o meno. E’ pacifico, infatti, che in caso di fallimento di un ente riconosciuto, non si possa configurare l’estensione della dichiarazione di fallimento agli amministratori, ne tantomeno ai soci, stante l’inapplicabilità, nel caso di specie, dell’art. 147 della legge fallimentare.
Il fallimento di un’associazione non riconosciuta può determinare inoltre il fallimento personale dei soggetti che hanno agito in nome e per conto dell’ente, e, nel caso peggiore, il fallimento personale e solidale di tutti gli associati per le obbligazioni dell’ente dichiarato fallito, se la stessa viene assimilata ad una società di fatto.
Si fa presente tuttavia che, negli ultimi tempi, l’estensione della declaratoria di fallimento anche ai soci amministratori, inizialmente elaborata, non è stata applicata, e la procedura è stata limitata alla sola associazione, senza estenderla agli associati. Ciò nel presupposto che, contrariamente a quanto accade nelle società di persone, dove non esiste distinzione tra il patrimonio della società e quello dei singoli soci, nelle associazioni non riconosciute, pur in assenza di autonomia patrimoniale perfetta, secondo la dottrina e la giurisprudenza prevalente, esiste comunque un patrimonio della associazione distinto da quello dei singoli associati. Tant’è che il credito del singolo non ha azione nei confronti del patrimonio dell’associazione.
Prendendo in esame, invece, le società sportive dilettantistiche, costituite come società di capitali, per esse la questione è un po’ più semplice, trattandosi di enti che comunque entrano nel novero degli enti commerciali. Anch’esse, comunque, sono assoggettabili a fallimento in presenza dei presupposti previsti dagli artt. 2082 e 2195 C.c. e dall’art. 1 della legge fallimentare.
Pertanto di fronte a uno stato di irreversibile insolvenza di società sportiva, per un’esposizione debitoria verso i propri fornitori non estinta, assistita da ingiunzioni di pagamento, verso il personale tesserato, e nei confronti di un ente pubblico territoriale, ne va dichiarato il fallimento.
Il tribunale può autorizzare la continuazione dell’esercizio dell’attività sportiva di una società calcistica, di cui viene dichiarato il fallimento, quando l’interruzione di detta attività determina un grave ed irreparabile pregiudizio a patrimonio dei giocatori ed altera la regolarità del campionato in corso, cui la società stessa partecipa.
Tali orientamenti sono stati ribaditi anche da un ulteriore sentenza, emessa da Tribunale di Genova Sez. Fallimentare. Nel caso concreto, il giudice aveva accolto l’istanza presentata a cura della medesima ricorrente (una società sportiva dilettantistica a responsabilità limitata), la quale aveva riconosciuto l’obiettivo e irreversibile stato di insolvenza derivante dalle consistenti perdite e della considerevole riduzione dei ricavi registrati nell’ultimo triennio.
Anche in questo caso, i giudici, avevano richiamato l’orientamento consolidato della Cassazione, riconoscendo la qualifica di imprenditore commerciale, con conseguente assoggettabilità alla procedura concorsuale.
Ultimo aggiornamento: 05 ottobre 2020