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Dicembre 2023

Nell’ultimo mese si sono intensificati i quesiti da parte di lavoratori sportivi che, dotati della propria autonomia professionale, intendono aprire la partita iva a far data dal primo gennaio 2024.

Chi ha avviato l’attività dal primo luglio 2023, probabilmente, non ha dovuto affrontare alcune tematiche che invece, a sei mesi di distanza, sono di estrema attualità e preoccupazione, perlomeno fino a quando l’Agenzia delle Entrate non si esprimerà definitivamente.

Dicevamo che chi, dopo l’entrata in vigore della riforma, ha aperto la partita iva avendo percepito sino al 30.6.2023 compensi ex art. 67 lett. m) del Tuir non ha avuto dubbi significativi nell’aderire al regime forfettario (in assenza di altre cause ostative) e applicare l’aliquota del 5% relativa alle “nuove iniziative”, potendo contare su alcuni vecchi chiarimenti dell’amministrazione finanziaria, che considerava irrilevanti le prestazioni occasionali produttive di redditi diversi, ex art. 67 del Tuir.

Ora, invece, cosa potrebbe accadere?

Che i “vecchi” collaboratori sportivi ex art. 67, che dal 1 luglio al 31 dicembre 2023 sono stati inquadrati come co.co.co sportivi dilettantistici, sono divenuti percettori di redditi assimilati a quello da lavoro dipendente, instaurando così un rapporto con un “datore di lavoro”.

Fra le cause ostative all’adesione al regime forfettario vi è l’esercitare in via prevalente l’attività nei confronti del datore di lavoro, o soggetti ad esso riconducibili, con cui erano in corso rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta, eccezion fatta per chi ha svolto la pratica obbligatoria.

Per cui, per evitare si manifesti tale casistica sarà obbligatorio per lo sportivo in regime forfettario dal 2024 fatturare meno del 50% dei propri compensi alla ssd o asd con cui ha intrattenuto rapporti di co.co.co nel 2023.

Per essere precisi la verifica va eseguita alla fine del periodo d’imposta, per cui, ipoteticamente, se la co.co.co. è terminata nel 2023, il regime forfettario potrà essere applicato nel 2024 e se al 31.12.2024 risulterà verificata la casistica per cui oltre il 50% del fatturato è stato conseguito dal precedente datore di lavoro, lo sportivo dovrà fuoriuscire dal regime forfettario dal 2025. Salvo poi, nel 2026, poterci rientrare, se saranno rispettati tutti i presupposti di legge.

Sarà veramente così o l’amministrazione finanziaria riserverà per gli sportivi libero professionisti un’applicazione della norma meno restrittiva?

 

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