La detassazione legata ai premi di produttività è un tema da sempre caldo nel Belpaese. Una normativa strutturale e organica è stata introdotta dalla Legge 208/2015 la quale ha previsto, a fronte di tutta una serie di requisiti, un sistema di tassazione agevolata consistente nell’applicazione di un’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle relative addizionali del 10% per i premi di produttività del settore privato, prevedendo anche la possibilità, a richiesta dei lavoratori, di ricevere l’ammontare del premio detassato sotto forma di benefit detassati.
L’INPS con la Circolare n. 14 del 3 febbraio 2023 ci ricorda l’importo del contributo di accesso alla NASpI a carico dei datori di lavoro per l’anno 2023. Tale contributo, noto anche come “ticket sui licenziamenti”, ogni anno viene indicizzato in base al tasso di inflazione, aspetto che quest’anno assume una particolarmente rilevanza economica.
Con la Legge di Bilancio 2023 (L. 29.12.2022 n. 197) è stato previsto un ravvedimento speciale che consente al contribuente di rimuovere alcune violazioni commesse con riferimento ai tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate.
Nel ravvedimento speciale rientrano le violazioni riguardanti le dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d’imposta in corso al 31.12.2021 e a periodi di imposta precedenti, diverse da quelle intercettabili dai controlli automatizzati (ex art. 36-bis del DPR N. 600/73 e 54-BIS DEL dpr n. 633/72) e da quelle formali.
I commi da 166 a 173 della Legge di Bilancio 2023, introducono la c.d. regolarizzazione delle violazioni formali (di seguito anche solo regolarizzazione), in materia di imposte sui redditi, imposta sul valore aggiunto (IVA) e imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), commesse sino al 31.10.2022.
Si tratta delle violazioni che non hanno riflesso sulla base imponibile delle imposte sui redditi, Iva e Irap e che non incidono sulla liquidazione o sul versamento del tributo.
Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo consiste “in ragioni inerenti all’attività produttiva, all’organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa” (art. 3 L. n. 604/66).
Rientrano in questa nozione tutti quei licenziamenti che si rendono necessari a seguito di modifiche organizzative volte a mantenere l’impresa competitiva.
La maggioranza degli interventi agevolati col superbonus 110% si sta avviando alla conclusione, con non poche difficoltà operative per gli addetti ai lavori impegnati nelle pratiche di cessione e liquidazione dei crediti.
Le piattaforme fiscali impegnate ai controlli per conto delle banche chiedono sempre documenti aggiuntivi e di fattura differente rispetto alle cessioni precedenti, le tempistiche di liquidazione sono sempre più prolungate, e i tempi di liquidazione dilatati.
In questo panorama carico di incertezza i clienti non possono che soffrire, a maggior ragione per una normativa che si appresta ad andare in scadenza.
Come ormai assodato, per gli edifici unifamiliari che al 30 settembre scorso avevano raggiunto il completamento di un sal al 30% dei lavori agevolati col Superbonus 110% ex DL 34/2020 convertito in L. 77/2020, c’è la possibilità di completare i lavori entro il 31 Marzo prossimo, godendo comunque delle agevolazioni fiscali maggiorate per la riqualificazione energetica ed il miglioramento sismico degli edifici con dette caratteristiche di indipendenza ed accessi autonomi dall’esterno.
Per i condominii e gli edifici plurifamiliari sappiamo invece che la scadenza era già stata posticipata al 2024, seppur con aliquote decrescenti.
Sempre di più il legislatore è attento alle esigenze di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, alla condivisione delle responsabilità familiari ed al sostegno alle famiglie, con il dichiarato obiettivo – come da indicazioni comunitarie – di incoraggiare una più equa ripartizione delle responsabilità di assistenza tra uomini e donne, anche in ambito genitoriale favorendo “l’instaurazione precoce del legame tra padre e figlio”.
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